Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21840 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21840 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAFFUCCI MARIELLA nato il 18/12/1955 a CALITRI
avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mariella Maffucci ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Perugia che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99,
comma 4 e 385 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado in
misura di sei mesi di reclusione.
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza del’elemento soggettivo del reato nonché all’avvenuta con-
stata recidiva, incidente sulla dosimetria della pena.
Il primo motivo è semplicemente improponibile perché, afferendo direttamente
al merito dell’accusa, mira ad una indebita rivalutazione del merito del giudizio in
sede di legittimità; il secondo motivo è parimenti improponibile poiché finisce per
contestare l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di determinare il concreto trattamento sanzionatorio, nella specie risultante finanche
inferiore al minimo edittale.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 marz
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cessione delle attenuanti generiche solo in via equivalente rispetto alla conte-