Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2184 del 16/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2184 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MANGLA VITI LEO N. IL 23/03/1977
avverso la sentenza n. 196/2011 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 28/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN Fano E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza emessa il 28/09/2011,
dichiarava Manglaviti Leo colpevole del reato di cui agli artt. 11, comma 3 lett. f)
L. 394/1991, come contestato in atti e lo condannava alla pena di C 600,00 di
ammenda; pena sospesa e non menzione.

2. L’ interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex
– deducendo censure varie sulla

responsabilità penale dell’imputato.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché sostanzialmente
ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato e respinto con idonea
motivazione dalla Corte Territoriale.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dai giudici di merito. Dette doglianze, peraltro,
costituiscono censure in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o
vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di
merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti
probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv
207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Manglaviti
Leo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre

art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA