Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21839 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21839 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASSANO GIOVANNI nato il 26/02/1972 a BARI
avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cassano Giovanni ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Lecce che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 81,
341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di tre
mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
ribadita sussistenza del reato.
rendo direttamente al merito dell’accusa, mira ad una indebita rivalutazione del
merito del giudizio in sede di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 mar
18
Il consiglier estensore
O
Il Presidente
Andrea T onci
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivo improponibile che, affe-