Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21838 del 29/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21838 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAGIOLI CLAUDIA PIERA N. IL 20/01/1966
avverso il decreto n. 674/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di CREMONA, del 25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/10/2015

OSSERVA
Fagioli Claudia Piera ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe
indicato, deducendone l’abnormità e ribadendo la censura con memoria depositata
il 14 ottobre 2015.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché nessuna norma, nel nostro
ordinamento, prevede l’impugnabilità del decreto che dispone il giudizio, che
inoppugnabile ( Cass., Sez. 6 n. 10097 del 28-1-2005, Rv. 231152; Sez. 2, n. 40408
dell’8-10-2008, Rv. 241869) .Nè l’evidenziazione, da parte del giudice, dell’esigenza
di tenere presente il contenuto delle memorie depositate dai difensori, che avevano
prospettato “una potenziale qualificazione giuridica alternativa, sotto il profilo della
corruzione” vale a rendere abnorme il provvedimento in disamina.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille

Così deciso in Roma il 29-10-2015 .

pertanto, a norma dell’art. 568, comma 1, cpp, costituisce provvedimento

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