Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21838 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21838 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSTICUCCI LUCIANO nato il 05/04/1982 a ROMA

avverso la sentenza del 26/03/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rusticucci Luciano ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di

AblecNA
[Perugia che, ribadendone la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99,

385 cod. pen., ha ridotto la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di un
anno di reclusione.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine a quello che definisce ‘discostamento’ dal minimo edittale nella pena inflittagli.

in sede di legittimità, consistente nella mera contestazione dell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di determinare il concreto trattamento
sanzionatorio, nella specie congruamente argomentato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 mar o 2018

L’impugnazione si rivela inammissibile perché fondata su motivo improponibile

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