Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21837 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21837 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BENA GHEORGHE NICOLAE nato il 18/12/1994
avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bena Gheorghe Nicolae ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello
di Perugia che, ribadendone la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 385
cod. pen., ha ridotto la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di sei
mesi di reclusione per il riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 4 dello
Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione
della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. per
essere il fatto di particolare tenuità.
Il ricorso è manifestamente infondato, essendovi congrua motivazione sul
punto (pag. 1 sent.), ancorata al protrarsi dell’allontanamento dal domicilio
coatto per ben due giorni.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 marzo 2018
Il consiglier estensore,
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Il Presidente
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