Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21834 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21834 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BELLA MARCO nato il 07/09/1988 a GIARRE
avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di Bella Marco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Messina che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 337 cod.
pen., assolvendolo dal concorrente delitto di lesioni personali e per tale motivo
rideterminando la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di sette mesi
di reclusione.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alle risultanze istruttorie atte
Come la declinazione stessa del motivo di censura di per sé evidenzia, l’impugnazione mira ad una rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità risultando, pertanto, inammissibile.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 mar io 2018
a dimostrare la sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.