Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21833 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21833 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPERANTE VINCENZO nato il 06/11/1968 a MUGNANO DI NAPOLI
avverso la sentenza del 27/03/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sperante Vincenzo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Ancona che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337
e 635 commi 1 e 2 n. 1 e 3 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo
grado in misura di cinque mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
Il ricorso è manifestamente infondato poiché v’è congrua ancorché sintetica
motivazione sul punto (pag. 2 sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 mar
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Il Presidente
Il consig iere estensore
Orla
Andrea lkonci
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mancata concessione delle attenuanti generiche.