Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21832 del 29/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21832 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZA MICHELANGELO N. IL 18/02/1974
avverso la sentenza n. 949/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 29/10/2015
OSSERVA
Mazza Michelangelo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione
dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di
responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle
considerazioni formulate dal giudice a quo, in particolare, alle pagine 8-9 della
sentenza gravata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-10-2015.
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da