Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21832 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21832 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARMIENTO ANTONELLO nato il 23/01/1987 a TRICARICO

avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Armiento Antonello ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Genova che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337
cod. pen. e 186, comma 7 C.d.S., confermando la pena inflittagli in primo grado
in misura di tre mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

stenza sia del delitto che della contravvenzione in addebito.
La pedissequa riproposizione dei motivi, già articolati con l’atto d’appello e disattesi in maniera argomentata dalla Corte territoriale comporta l’improponibilità
per aspecificità del ricorso per cassazione, come stabilito dalla costante
giurispru-denza di questa Corte di legittimità (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent.
28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv.
231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 majzo 2018

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di in ordine alla ribadita sussi-

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