Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21831 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21831 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SUADONI GIORDANO nato il 29/06/1985 a TERNI

avverso la sentenza del 14/02/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Suadoni Giordano ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Perugia che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 385
cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di sei mesi di
reclusione.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento
e/o omessa valutazione delle risultanze processuali in ordine sia alla ribadita re-

Come la declinazione stessa dei primi due motivi di censura di per sé evidenzia, l’impugnazione mira ad una rivalutazione del merito del giudizio in sede di
legittimità risultando, pertanto, su tali punti inammissibile; improponibile è del
resto anche il terzo motivo, poiché finisce per contestare l’esercizio del potere
discrezionale del giudice di merito di determinare il concreto trattamento sanzionatorio, nella specie congruamente argomentato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 mar o 2018

Il consiglier es e sore

Il Presidente
■•■

Orl

Vi o

Andrea ronci

sponsabilità penale sia alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

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