Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2183 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2183 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GRANIERI GAETANO N. IL 05/05/1957
avverso la sentenza n. 9144/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 23/11/2011, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, in data 13/07/2011 g. 09
appellata da Gaetano Granieri, imputato del reato di cui all’a rt . 73 d.P.
p

ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti – riduceva la pena inflitta”V anni
due di reclusione ed C 6.000,00 di multa (pena inflitta in primo grado: anni due

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di
motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti generiche.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. La Corte
Territoriale ha congruamente motivato sulla mancata concessione delle
attenuanti generiche, mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto,
conformi ai parametri di cui agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. (vedi sentenza 2°
grado pag. 3)

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Gaetano
Granieri con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

Il • r.- idente

e mesi sei di reclusione ed C 6.000,00 di multa);

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