Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21829 del 29/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21829 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAVANELLO NICOLO’ N. IL 22/02/1991
avverso la sentenza n. 488/2014 TRIBUNALE di VENEZIA, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/10/2015

Pavanello Nicolò ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
emessa ex art. 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla ravvisabilità della causa di non punibilità di cui all’art 393-bis cpp.
Le doglianze formulate non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione
del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua
, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza
impugnata è del tutto coerente con le linee concettuali proprie dell’apparato
giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il giudice dato atto
dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una sentenza di proscioglimento
ex art 129 cpp.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore
della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-10-2015.

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