Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21828 del 29/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21828 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EGBON ISIOMA N. IL 01/01/1988
avverso la sentenza n. 2139/2014 TRIBUNALE di RAVENNA, del
15/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 29/10/2015
OSSERVA
Egbon lsioma ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla congruità della pena.
In merito alla censura concernente l’insufficiente motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio, occorre osservare come il giudice abbia applicato,
essendogli preclusa l’irrogazione di una pena diversa ed inferiore a quella oggetto
dell’accordo, onde la censura è manifestamente infondata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-10-2015 .
conformemente al disposto degli artt. 444 ss cpp, la pena concordata tra le parti,