Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21826 del 29/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21826 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PECORARO CARMELO N. IL 13/03/1974
avverso la sentenza n. 401/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
30/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 29/10/2015
.,
v
OSSERVA
Pecoraro Carmelo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in
merito alla responsabilità e alle attenuanti generiche.
L’art. 581 lett c) cpp richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e
senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico
profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-10-2015.
dovendosi riscontrare un’assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del