Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21825 del 29/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21825 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHETTA GERARDO N. IL 12/07/1939 parte offesa nel
procedimento
c/
MIRRA FEDERICO N. IL 26/04/1972
MIRRA VITO
avverso il decreto n. 6868/2014 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
10/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/10/2015

OSSERVA
Marchetta Gerardo propone ricorso avverso il decreto di archiviazione indicato in
epigrafe.
Avverso il decreto di archiviazione può essere proposto ricorso per cassazione , a
norma dell’art 409 cpp, esclusivamente dalla persona offesa — e cioè dal titolare del
bene o interesse protetto dalla norma — e non da chiunque abbia subito, o assuma
giurisprudenza di questa Corte , che , nel delitto di cui all’art. 374 cp, il bene
giuridico protetto è esclusivamente quello del corretto espletamento dell’attività
giurisdizionale. Dunque il privato può rivestire eventualmente qualità di danneggiato
ma non di persona offesa. Il Marchetta non è dunque legittimato a ricorrere per
cassazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile , con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29-10-2015.

di aver subìto, un danno dal reato. Orbene, costituisce ius receptum, nella

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