Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21825 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21825 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO PRETE ANTONIO nato il 20/06/1967 a FOGGIA

avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo Prete Antonio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bari
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 385 cod. pen.,
confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di otto mesi di reclusione.

dita responsabilità penale ed erronea applicazione di legge in ordine al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per genericità (artt. 581 lett. d], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale
oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di
legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 marzo 2O18

Il ricorrente si limita a dedurre mancanza della motivazione quanto alla riba-

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