Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21822 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21822 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OMBINI KENDI nato il 17/01/1981 a ROMA
avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
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Data Udienza: 08/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Kendi Ombini ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Perugia
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 385 e 99,
comma 4 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado in misura di un
anno e dieci mesi di reclusione.
mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. per essere il fatto di particolare tenuità.
La pedissequa riproposizione del motivo, già articolato con l’atto d’appello e disatteso in maniera argomentata dalla Corte territoriale (ult. pag. sent.) comporta
l’improponibilità per aspecificità del ricorso per cassazione, come stabilito dalla
costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v. ex pluribus Cass. Sez.
5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05
Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 marzo 2018
Il consiglier es4nsoreOrl
Il Presidente
Andrea ‘-‘■ !Ci
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla