Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2182 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2182 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
l) SANNINO ANTONIO N. IL 19/08/1981
avverso la sentenza n. 8596/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 21/02/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, appellata da Antonio Sannino,
imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, come
contestato in atti, e condannato alla pena di anni sei di reclusione ed C

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed al mancato
riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità ed alla denegata
prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.
3.Le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente generiche, perché
meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato e
respinto con idonea motivazione dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate
perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di
merito (vedi sentenza 2° grado pagg. 2 – 6). Dette doglianze, peraltro,
costituiscono censure in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o
vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di
merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti
probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv
207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Antonio
Sannino con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
2

26.000,00 di multa.

Così deciso il 16 Novembre 2012

Il Componente estensore

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