Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21819 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21819 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

sul ricorso proposto da:
JANKOVIC DANIEL nato il 06/11/1995 a VENARIA REALE

avverso la sentenza del 22/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Jankovic Daniel ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Torino che, ribadendone la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 385 e
99, comma 4 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado,
ravvisando il vincolo di cui all’art. 81 cod. pen. tra il reato stesso ed altri

di mesi sei di reclusione ed C 100,00 di multa.
Il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione in punto quantificazione pena, ritenendo eccessivo l’aumento a titolo di continuazione.
Il ricorso è inammissibile per genericità (artt. 581 lett. d], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), omettendo di indicare le ragioni per cui la motivazione sul punto
risulterebbe illogica.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 marzo 2018

precedentemente giudicati, con applicazione a titolo di continuazione della pena

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