Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21817 del 29/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21817 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NASIRI RACHID N. IL 20/02/1980
avverso la sentenza n. 2040/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
23/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/10/2015

OSSERVA
Nasiri Rachid ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e
alla sospensione condizionale della pena.
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede
di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alle loro conclusioni , in punto di responsabilità, attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo
censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto
non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal
giudice a quo a p. 2 della motivazione della sentenza gravata.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla sospensione
condizionale della pena sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione esente da vizi logico-giuridici . Nel caso di specie, la motivazione del
giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale
fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-10-2015.

riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA