Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21813 del 25/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21813 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERRA MATTEO EMANUELE N. IL 16/09/1969
ott,
avverso la sentenza n. 625/2013 CORTE APPELLO EZ.DIST. di
SASSARI, del 11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 25/09/2015

RGN 21734/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Matteo Emanuele Serra propone ricorso per j’anni41122ento della
CAM-

(owl.”-1

sentenza del 11/11/2014 della Corte di appello di Cagliari che, in totale riforma
della pronuncia assolutoria di primo grado, impugnata dal Procuratore generale,

lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81,
cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42

1.1. Con il primo motivo eccepisce l’errata interpretazione dell’art 36, d.P.R.
n. 380 del 2001, con il secondo l’errata interpretazione degli artt. 157 e 159,
cod. pen., con il terzo l’errata interpretazione dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs.
n. 42 del 2004.

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

3.L’accertamento di conformità di cui all’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce provvedimento formale che non ammette equipollenti, sicché correttamente non è stata attribuita efficacia sanante alla mera autorizzazione al ripristino dei luoghi. Ogni diversa valutazione sul contenuto dell’atto (del quale non è
eccepito il travisamento e che comunque non è allegato al ricorso) riguarda questioni di fatto non scrutinabili in questa sede. Anche l’eccepita insussistenza del
vincolo paesaggistico (terzo motivo) attiene a questioni di fatto non scrutinabili
in questa sede.

4.E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso posto che
qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur
in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso
per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice
avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, ai diritti e alle
facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole
durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Sez. U, n. 4909 del
18/12/2014, Torchio, Rv. 262914).

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare la
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex
art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del

del 2004.

procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Am-

Così deciso il 25/09/2015

mende.

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