Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21812 del 25/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21812 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAGLIO CALOGERO N. IL 03/08/1946
POZZATO ALFIO N. IL 04/08/1957
avverso la sentenza n. 3170/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 25/09/2015

RGN 21247/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 09/12/2014 la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato l’affermazione della penale responsabilità dei sigg.ri Calogero Baglio e Alfio Pozzato per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi A (il solo Baglio) e C (entrambi), commessi in Vigevano dal 31/10/2007 al 02/11/2009.
In particolare, si contesta al Baglio, nella sua qualità di legale rappresentan-

compravendita, false attestazioni sulla regolarità urbanistica degli immobili di
volta in volta venduti (artt. 81, cpv., 483, cod. pen.); ad entrambi gli imputati (il
Pozzato quale direttore dei lavori) si contesta di aver realizzato due palazzine in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico in difformità dal progetto autorizzato
(artt. 110, cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004).

2.Per l’annullamento della sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati che, pur con separati atti, eccepiscono la contraddizione intrinseca delle ragioni
della loro condanna con quelle dell’assoluzione per il reato di cui al capo B (violazioni edilizie).

3.1 ricorsi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati.

4.L’innputazione di cui al capo B della rubrica ipotizzava, a carico degli odierni ricorrenti, la costruzione delle due palazzine ad una distanza dalla pubblica via
inferiore a quella minima. A seguito di ulteriori verifiche si accertò che così non
era, di qui l’assoluzione per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 44, lett. c),
d.P.R. n. 380 del 2001.
L’oggetto delle condotte degli altri due reati è ben più esteso riguardando
anche l’esecuzione di opere interne e la modifica delle aperture delle finestre,
non oggetto di contestazione al capo B, modifiche non previste nel progetto, che
costituivano varianti essenziali per le quali era necessario il permesso di costruire
e non la semplice D.I.A, come invece falsamente attestato negli atti di vendita.
Non v’è dunque alcuna contraddittorietà intrinseca della motivazione.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

te dell’impresa venditrice e committente dei lavori, di aver reso, nei singoli atti di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25/09/2015

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