Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21811 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21811 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBARDELLA SALVATORE nato il 22/05/1988 a NAPOLI

avverso la sentenza del 10/07/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli in composizione
monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei
confronti di Gambardella Salvatore ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando
difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di concessione delle
attenuanti generiche.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione è inammissibile per manifesta
infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera congrua all’obbligo di motivazione, calibrato
in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 mar io 2018

Il consiglier
O

Il Presidente

estensore
5

Andre

ronci

di otto mesi di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 385 cod. pen.

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