Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21810 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21810 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARCHIORI ELIO nato il 04/09/1961 a MIRA

avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Marchiori Elio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Venezia
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine, fra gli altri, al reato di cui agli artt.
110, 337 cod. pen. (capo e della rubrica), rideterminando la pena inflittagli in
primo grado nella misura ritenuta di giustizia a causa del proscioglimento da
reati concorrenti.

nendo la tesi dell’impossibilità di configurare il delitto de quo per essersi solo
dato alla fuga, senza intraprendere manovre pericolose, avendo, perciò, mantenuto una condotta meramente passiva.
Il ricorso è al tempo stesso manifestamente infondato e generico, dal momento
che neppure si confronta con la dettagliata ricostruzione del fatto, oltre tutto
cristallizzata in un verbale di arresto in flagranza di reato nei confronti di un
complice, che si rinviene a pag. 5 della decisione impugnata e che dà conto della
piena configurabilità nella fattispecie del reato contestato (giurisprudenza consolidata).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 maro 2018
t
nsore

Il consiglier
Orl

VI

Il Presidente
Andrea Pr61

Il ricorrente ha limitato l’impugnazione al citato capo e della sentenza, soste-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA