Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21809 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21809 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE FILIPPI MILENA nato il 22/02/1967 a LECCE parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI

avverso il decreto del 23/05/2017 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Milena De Filippi ha presentato, con atto sottoscritto dal suo difensore, ricorso
per cassazione avverso il decreto del 23/05/2017 con cui il GIP del Tribunale di
Lecce ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta avverso la conforme
richiesta del PM e disposto l’archiviazione del procedimento instaurato a carico di
ignoti per il reato di cui all’art. 340 cod. pen.

pur avendo presentato tempestiva opposizione, lamentando, inoltre, che il giudicante ha illegittimamente svolto una valutazione prognostica del merito della
causa.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che nessuna deduzione è stata svolta riguardo al fatto che l’atto di opposizione non contenesse
precisa e circostanziata indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e
dei relativi elementi di prova, che rappresenta una delle condizioni imprescindibili
per l’attivazione della procedura di cui all’art. 127 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 marzo 118

La ricorrente si duole di non essere stata ammessa al contraddittorio camerale

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