Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21808 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21808 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZHIDA EDMOND nato il 02/10/1984

avverso la sentenza del 23/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Zhuja Edmond ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73,
comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, pur riconoscendogli l’attenuante della speciale
collaborazione di cui al comma 7 dello stesso articolo così da rideterminargli la

18.666,00 di multa.
Il ricorrente ha dichiarato di voler impugnare la sentenza, limitandosi alla mera
enunciazione dei vizi da cui reputa che la stessa sia affetta ma in sostanza non
specificando in alcun modo le ragioni dell’impugnazione.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile per genericità (art. 591 lett. c] in rel.
all’art. 581 lett. d] cod. proc. pen.)
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 marzo 2018

Il consi

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Il Presidente
Andre .

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pena alla misura finale di tre anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed €

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