Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21807 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21807 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALENTINO FABIO nato il 05/02/1972 a ASTI
avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Fabio Valentino ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Torino; la declaratoria di
penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di furto.
La difesa deduce violazione di legge e carenze motivazionali della sentenza
cod. pen., anche ai fini di un più favorevole giudizio di comparazione tra circostanze di
segno contrario.
Con dichiarazione pervenuta il 12/12/2017, l’imputato ha formalizzato la propria
rinuncia al ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 500,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiàra inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
Il Consigliere estensore
aolo Micheli
impugnata, lamentando la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4,