Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21806 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21806 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUIDA ANTONIO nato il 05/11/1977 a LIZZANO
avverso la sentenza del 11/05/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Antonio Guida ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 del codice di rito, dal Gip del,
Tribunale di Taranto (con riguardo a reati di tentato furto pluriaggravato e coltivazione di
stupefacenti). La difesa deduce l’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni compiute in
altro procedimento, nonché l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizi di
motivazione della sentenza impugnata, per non avere il giudice di merito evidenziato le
Il ricorso appare inammissibile.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato.
La questione afferente l’inutilizzabilità delle intercettazioni non è dunque
prospettabile (a fronte, peraltro, della diffusa motivazione spesa sul punto dal giudice di
Merito). Quanto all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Gip ha
operato un analitico richiamo alle risultanze delle indagini, soddisfacendo ampiamente lo
standard motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della
sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento,
non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927
del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
ragioni della insussistenza di cause di proscioglimento.