Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21805 del 25/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21805 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLINAS GIOVANNI ANTONIO N. IL 01/04/1967
avverso la sentenza n. 912/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
15/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 25/09/2015

RGN 20824/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 15/01/2015, la Corte di appello di Cagliari, giudicando in
sede di rinvio ai sensi dell’art. 627, cod. proc. pen., in parziale riforma della pronuncia di primo grado impugnata dal solo imputato, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7), cod. pen. e ribadito il giudizio dì equivalenza
delle circostanze attenuanti generiche con le circostanze aggravanti di cui all’art.

vanni Antonio Solinas alla minor pena di sei mesi di reclusione e 160,00 euro di
multa per il reato di tentato furto, aggravato dall’uso della violenza sulle cose di
cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2), cod. pen., commesso ai danni della parrocchhia
di Don Luca Corroga il 3 luglio 2010, con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

2.Ricorre per cassazione l’imputato eccependo, con unico motivo, il vizio di
mancanza di motivazione in ordine alla applicazione di una pena superiore al minimo.

3.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

4.La Corte di appello ha indicato nei numerosissimi precedenti penali dell’imputato, in prevalenza per reati contro il patrimonio, le ragioni per cui ha inteso discostarsi dai minimi edittali, partendo da una pena base di 15 mesi di reclusione e 390,00 euro di multa, ridotta ai sensi dell’art. 56, cod. pen. e quindi per
il rito abbreviato prescelto.
Con ogni evidenza, i Giudici territoriali hanno preso atto del fallimento della
finalità rieducativa delle condanne precedentemente inflitte, ritenendo necessario
sanzionare l’insensibilità dell’imputato ai beni reiteratamente offesi con una pena
più adeguata, per durata, alle sue esigenze individuali.
Si tratta di valutazione non sindacabile in questa sede non perché se ne voglia legittimare l’arbitrarietà ma perché il richiamo al parametro dei precedenti
penali, implicitamente ritenuto prevalente rispetto a tutti gli altri indicati dall’art.
133, cod. pen., rende non manifestamente illogica la conclusione che ne è stata
tratta circa la necessità di una maggiore severità, pur se attenuata dal concorso
delle circostanze attenuanti generiche che hanno sterilizzato l’ulteriore effetto
aggravante della recidiva.
Nè l’imputato eccepisce di aver specificamente sottoposto alla Corte territoriale ulteriori parametri di valutazione che siano stati, in tesi, negletti in quella
sede.

99, comma 4, e 625, n. 2), cod. pen., ha definitivamente condannato il sig. Gio-

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25/09/2015

P.Q.M.

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