Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21805 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21805 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMCHICHOU HASSAN nato il 22/12/1989
avverso la sentenza del 06/06/2017 del TRIBUNALE di FERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Hassan Amchichou ricorre per cassazione avverso la pronuncia
indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 del codice di rito,
dal Tribunale di Fermo (con riguardo a un addebito di furto tentato). La difesa deduce
violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata, avendo il giudice di
merito erroneamente ritenuto contestata la recidiva, negato all’imputato l’attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., riconosciuto le attenuanti generiche solo equivalenti alle
(beneficio di cui l’Amchichou avrebbe potuto legittimamente godere).
Il ricorso appare inammissibile.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato.
Quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare, deve rilevarsi che la pena
prospettata — fatta propria dal Tribunale negli esatti termini di cui all’iniziale richiesta
dello . stesso imputato – rientrava nei limiti legali, e va ricordato che in caso di
patteggiamento «la valutazione di congruità della pena oggetto dell’accordo tra le parti
deve aver riguardo alla pena indicata nel risultato finale, indipendentemente dai singoli
passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale
espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti» (Cass., Sez. III, n.
28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv 244582).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
Il
igliere estensore
Il Presigle9te
circostanze di segno contrario ed escluso la sospensione condizionale della pena