Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21804 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21804 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DOUDOUTZI APOSTOLOS nato il 24/05/1985 a ATENE( GRECIA)

avverso la sentenza del 10/05/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Apostolos Doudoutzi ricorre per cassazione avverso la pronuncia
indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 del codice di rito,
dal Tribunale di Milano (con riguardo ad un reato qualificato ai sensi dell’art. 497-bis cod.
pen.). La difesa deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il
giudice di merito evidenziato le ragioni della ritenuta adeguatezza del trattamento
sanzionatorio, che sarebbe stato equo determinare in misura più mite anche per le

Il ricorso appare inammissibile.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato.
In ordine alla misura della pena, deve rilevarsi che il trattamento sanzionatorio
prospettato nell’istanza di patteggiamento, concordato fra le parti, rientra comunque nei
limiti legali.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

Il Consigliere estensore
olo Micheli

ammissioni di responsabilità da parte del Doudoutzi.

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