Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21801 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21801 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HDILI FOUAD nato il 01/11/1985

avverso la sentenza del 03/05/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Fouad Hdili ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 del codice di rito, dal Gip del
Tribunale di Torino (con riguardo a reati di possesso di documenti falsi, validi per
l’espatrio, e resistenza a pubblico ufficiale). La difesa deduce inosservanza dell’art. 129

merito evidenziato le ragioni della insussistenza di cause di proscioglimento e della
ritenuta adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso appare inammissibile.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Gip ha operato un analitico
richiamo alle risultanze delle indagini, ivi compresi atti irripetibili di p.g. (tra cui il verbale
di arresto dell’imputato, in flagranza di reato): in tal modo, appare ampiamente
soddisfatto lo standard motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella
motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è
sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di
proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass.,
Sez. VI, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
In ordine alla misura della pena, deve rilevarsi che il trattamento sanzionatorio
prospettato nell’istanza di patteggiamento rientra nei limiti legali, ed il Tribunale ha
financo dato atto dell’esistenza di numerosi precedenti a carico del ricorrente (cui
risultava contestata formalmente la recidiva qualificata, ai sensi dell’art. 99, comma 4,
cod. pen.).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

cod. proc. pen. e vizi di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il giudice di

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24/01/2018.

Paolo Mich li

I Ppg-s— ente
azia Miccoli

Il Consigliere estensore

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