Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2180 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2180 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FALL CHEIKH N. IL 08/07/1987
avverso la sentenza n. 442/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa 1’11/04/2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, in data 05/11/2011 appellata da Fall Cheikh, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre
1990 n. 309, come contestato in atti, e condannato alla pena di anni uno, mesi
sei di reclusione ed C 4.000,00 di multa – riduceva la pena inflitta ad anni uno di
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla misura della pena inflitta, che era eccessiva.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. La Corte Territoriale ha congruamente motivato sulla
misura della pena, mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto e
conformi ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (vedi sentenza 2° grado, pag.
2).
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Fall Cheikh
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il P sidente
reclusione ed C 3.000,00 di multa.