Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 218 del 30/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 218 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VARRIALE ANTONIO N. IL 18/01/1956
avverso l’ordinanza n. 1173/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

-4

Data Udienza: 30/09/2013

Considerato in fatto ed in diritto.

1. Con ordinanza emessa in data 16.11.2012 il Tribunale di Sorveglianza di
Roma respingeva il reclamo presentato da VARRIALE Antonio , detenuto a seguito
di condanna ad anni trenta per i reati di omicidio aggravato e di violazione art. 416
bis cod.pen, nonché per condanna ad anni quattordici per estorsioni aggravate,

41 bis 0.P., disposto il 2.2.2012 dal Ministro della Giustizia.

Ad avviso del

Tribunale la proroga del regime differenziato era giustificata da plurimi elementi,
quali: a) lo spessore criminale ed il ruolo apicale da lui rivestito nell’ambito del
gruppo mafioso Varriale,dominante nel quartiere di Napoli Pianura, anche
confermata dai collaboranti; b) l’attuale permanente operatività sul territorio
dell’associazione criminale, operando Luigi Varriale come dominus del territorio di
pianura ; c) la consumazione di numerosi episodi estorsivi a danno di imprenditori
e commercianti, riconducibili

al gruppo criminale Varriale; d) la disponibilità

manifestata dai familiari di veicolare messaggi al congiunto all’interno del carcere
tali da creare un ponte tra il recluso e l’ambiente criminale.
Veniva ritenuta indispensabile la protrazione del regime differenziato per
impedire al reclamante di mantenere i rapporti con l’esterno, considerata l’attualità
dell’operatività dell’organizzazione e dunque l’alta probabilità di una ripresa dei
legami connessi con il ruolo apicale da lui svolto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
per lamentare violazione di legge (art. 41 bis OP), nonché illogicità ed assenza
della motivazione . In particolare è stato dedotto che sarebbe stata data per
perdurante la operatività del clan Varriale, senza alcun elemento a supporto, che
sarebbe una mera congettura ipotizzare il collegamento istituto tramite la moglie
tra lui e l’esterno, che le condizioni economiche della famiglia sono molto modeste.

Il ricorso è manifestamente infondato. L’art. 41 bis, comma 2 bis, della I.
n. 354 del 1975, stabilisce che i provvedimenti applicativi (e di proroga del regime)
sono adottabili al fine di assicurare una gestione penitenziaria che garantisca la
recisione dei legami con esponenti delle cosche mafiose, ovvero con altre
associazioni criminali organizzate operanti all’esterno e ove risulti la capacità del
detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali,
terroristiche o eversive. L’ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è
segnato dal comma 2 sexies del novellato art. 41 bis, a norma del quale il
Procuratore generale presso la Corte d’appello, l’internato o il difensore possono

2

avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell’art.

proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso
alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al
giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge
sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio
essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare

logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero
quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e
carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno
giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez.
I, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203).
E’, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il
vizio di illogicità della motivazione, dedotto dal ricorrente che, sotto questo
profilo, non può trovare ingresso in questa sede. Alla luce di questi principi il
Collegio osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di
violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una non consentita nuova
valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in
sede di legittimità. L’ ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato
gli elementi risultanti agli atti ed ha con motivazione congrua, adeguata e priva
di profili di erronea applicazione della legge penale e processuale ritenuto
ricorrere i presupposti per fare luogo alla imposizione del regime carcerario più
rigoroso , per documentate ragioni di ordine cautelare.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma addì 30 settembre 2013.
Il Cogliere estensore

DEpoo
N CAN CELLEIRIA

side

meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo

..

218/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE

ORDINANZA

– Presidente – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VARRIALE ANTONIO N. IL 18/01/1956
avverso l’ordinanza n. 1173/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

-4

REGISTRO GENERALE
N. 33/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Dott. MARGHERITA CASSANO
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Dott. LUCIA LA POSTA

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 30/09/2013

Considerato in fatto ed in diritto.

1. Con ordinanza emessa in data 16.11.2012 il Tribunale di Sorveglianza di
Roma respingeva il reclamo presentato da VARRIALE Antonio , detenuto a seguito
di condanna ad anni trenta per i reati di omicidio aggravato e di violazione art. 416
bis cod.pen, nonché per condanna ad anni quattordici per estorsioni aggravate,

41 bis 0.P., disposto il 2.2.2012 dal Ministro della Giustizia.

Ad avviso del

Tribunale la proroga del regime differenziato era giustificata da plurimi elementi,
quali: a) lo spessore criminale ed il ruolo apicale da lui rivestito nell’ambito del
gruppo mafioso Varriale,dominante nel quartiere di Napoli Pianura, anche
confermata dai collaboranti; b) l’attuale permanente operatività sul territorio
dell’associazione criminale, operando Luigi Varriale come dominus del territorio di
pianura ; c) la consumazione di numerosi episodi estorsivi a danno di imprenditori
e commercianti, riconducibili

al gruppo criminale Varriale; d) la disponibilità

manifestata dai familiari di veicolare messaggi al congiunto all’interno del carcere
tali da creare un ponte tra il recluso e l’ambiente criminale.
Veniva ritenuta indispensabile la protrazione del regime differenziato per
impedire al reclamante di mantenere i rapporti con l’esterno, considerata l’attualità
dell’operatività dell’organizzazione e dunque l’alta probabilità di una ripresa dei
legami connessi con il ruolo apicale da lui svolto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
per lamentare violazione di legge (art. 41 bis OP), nonché illogicità ed assenza
della motivazione . In particolare è stato dedotto che sarebbe stata data per
perdurante la operatività del clan Varriale, senza alcun elemento a supporto, che
sarebbe una mera congettura ipotizzare il collegamento istituto tramite la moglie
tra lui e l’esterno, che le condizioni economiche della famiglia sono molto modeste.

Il ricorso è manifestamente infondato. L’art. 41 bis, comma 2 bis, della I.
n. 354 del 1975, stabilisce che i provvedimenti applicativi (e di proroga del regime)
sono adottabili al fine di assicurare una gestione penitenziaria che garantisca la
recisione dei legami con esponenti delle cosche mafiose, ovvero con altre
associazioni criminali organizzate operanti all’esterno e ove risulti la capacità del
detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali,
terroristiche o eversive. L’ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è
segnato dal comma 2 sexies del novellato art. 41 bis, a norma del quale il
Procuratore generale presso la Corte d’appello, l’internato o il difensore possono

2

avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell’art.

proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso
alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al
giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge
sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio
essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare

logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero
quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e
carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno
giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez.
I, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203).
E’, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il
vizio di illogicità della motivazione, dedotto dal ricorrente che, sotto questo
profilo, non può trovare ingresso in questa sede. Alla luce di questi principi il
Collegio osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di
violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una non consentita nuova
valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in
sede di legittimità. L’ ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato
gli elementi risultanti agli atti ed ha con motivazione congrua, adeguata e priva
di profili di erronea applicazione della legge penale e processuale ritenuto
ricorrere i presupposti per fare luogo alla imposizione del regime carcerario più
rigoroso , per documentate ragioni di ordine cautelare.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma addì 30 settembre 2013.

meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA