Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 218 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 218 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SOBRERO DONATO FRANCESCO N. IL 02/05/1966
avverso l’ordinanza n. 14/2012 TRIB. LIBERTA’ di CUNEO, del
29/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 05/12/2012

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RITENUTO IN FATTO
1- Il Tribunale di Cuneo con ordinanza 29.2.2012 ha rigettato il riesame
proposto da Sobrero Donato Francesco – indagato per emissione di fatture inesistenti e
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: art. 81 cp
e art 2 comma 3 e 8 comma 3 D.Lvo n. 74/2000 – contro il decreto di sequestro
preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale
di Mondovì e riguardante beni di sua proprietà sino all’ammontare di €. 1.645.739,33.

richiamando una serie di massime giurisprudenziali, ha rilevato – per quanto
strettamente interessa in questa sede – che la situazione di comproprietà degli
immobili risultati nella disponibilità del Sobrero non ne impedisce l’assoggettabilità alla
confisca.
Per l’annullamento del provvedimento, l’indagato ha proposto ricorso per
cessazione, rilevando la violazione degli artt. 321 e ss cpp e 323 ter cp in relazione
all’art. 606 lett. B) cpp sia per l’avvenuta applicazione del sequestro finalizzato alla
confisca per equivalente anche alle condotte precedenti alla sua introduzione nella
legislazione penale tributaria, sia per l’estensione del provvedimento ai beni immobili
in comproprietà con i parenti, terzi estranei ai reati per cui si sta procedendo, laddove
Invece un eventuale provvedimento cautelare avrebbe dovuto essere disposto
esclusivamente sulle quote dei beni immobili di spettanza all’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
14. Va rilevato che l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p. è
stata estesa, in quanto applicabili, ai reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt.
2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1,
comma 143, (confisca cd. per equivalente in caso di reati tributari), entrata in vigore
in data 1.1.2008 (legge finanziaria 2008): non appare dubbio, pertanto, che la confisca
per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p. non possa trovare applicazione con
riferimento ai reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 commessi anteriormente
all’entrata in vigore della predetta legge (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11288 del
26/01/2010 Cc. dep. 24/03/201 Rv. 246361; Sez. 6, Sentenza n. 13098 del
18/02/2009 Cc. dep. 25/03/2009 Rv. 243127; Sez. 3, Sentenza n. 39172 del
24/09/2008 Cc. dep. 20/10/2008 Rv. 241033.
Non può, peraltro, ritenersi rilevante, per una diversa interpretazione della L. n.
244 del 2007, art. 1, comma 143, il fatto che la disposizione citata non abbia stabilito
espressamente la irretroattività della norma in sede di estensione dell’applicazione
dell’art. 322 ter c.p. ai reati tributari. L’effetto estensivo, invero, è riferito all’istituto
della confisca, così come disciplinato dalla citata disposizione del codice penale, che
trova, pertanto, la sua giustificazione e ratio nella stessa funzione sanzionatoria

Il Tribunale, condividendo le argomentazioni contenute nel decreto di sequestro e

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originariamente prevista dalla norma. Detta funzione, peraltro, appare ancora più
evidente con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, assolvendo la
confisca per equivalente direttamente ed in modo evidente la funzione di ripristino
dell’ordine finanziario dello Stato leso dall’illecito tributario.
Per completezza va anche rilevato che, stante la natura sanzionatorla della
confisca per equivalente, la irretroattività della sua applicazione, oltre che conforme
all’interpretazione dell’art. 25 Cost. (dr. Cort. Cost. sent. n. 19 del 1974), è imposta

Diritti dell’Uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, ai sensi del cui disposto “non
può essere inflitta una pena più grave dì quella che sarebbe stata applicata al tempo in
cui il reato è stato consumato”.
1.2. Al Sobrero risulta contestata anche la violazione dell’art. 8 comma 3 D.Lvo
n. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) il cui
momento consumativo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va individuato nella
data di emissione del singolo documento fiscale oppure, nella ipotesi di plurimi episodi
nel corso del medesimo anno d’imposta, nella data di emissione dell’ultimo di essi
(Sez. 3, Sentenza n. 6264 del 14/01/2010 Ud. dep. 16/02/2010 Rv. 246193; sentenza
n. 20787 dei 18 aprile-28 maggio 2002, P.M. in proc. Ciotti, rv 221978).
Orbene, nel caso in esame risulta in termini univoci che alcuni fatti costituenti
reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti oggetto di indagine sono stati
commessi nel periodo di imposta 2007, quindi anteriormente alla data di entrata in
vigore della L. n. 244 dei 2007 (1.1.2008).
Risulta, altresì, dal provvedimento impugnato che Il sequestro della somma di
danaro di cui si tratta è stato ritenuto dai giudici di merito esclusivamente funzionale
alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., con la conseguente illegittimità della
misura cautelare applicata per le condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore
della predetta normativa.
Di qui, come ritenuto anche dal Pubblico Ministero, la violazione di legge con
riferimento al sequestro per equivalente connesso al reato di emissione di fatture per
operazioni inesistenti (art. 8 D.Lvo n. 74/2000) compiuto anteriormente all’entrata in
vigore della legge che ha esteso l’osservanza delle citate disposizioni del codice penale.
2. Il ricorso pone inoltre la questione di diritto dell’assoggettabilità a sequestro
preventivo per equivalente di un immobile di proprietà comune dell’indagato e di terzi
estranei al reato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
6894 del 27/01/2011 Cc. dep. 23/02/2011 Rv. 249539), in tema di sequestro
finalizzato alla successiva confisca per equivalente, avente ad oggetto un bene
dell’indagato in comproprietà con terzi estranei al reato, la misura reale può riguardare
il bene nella sua interezza quando risulti dimostrato che lo stesso sia comunque nella

anche dall’art. 7, primo 1, seconda parte, della Convenzione per la Salvaguardia dei

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disponibilità dell’Indagato ovvero quando si tratti di cose indivisibili o sussistano
comprovate esigenze di conservazione del bene medesimo, tanto per impedirne la
dispersione quanto per assicurane l’integrità del valore. Negli altri casi la misura reale
può invece essere contenuta entro la quota di proprietà di pertinenza dell’indagato
sulla quale opererà poi la successiva confisca.
Nel caso di specie, il Tribunale di Cuneo, attraverso un mero rinvio al
provvedimento dei GIP, dà per scontata la disponibilità degli immobili da parte

specifiche osservazioni volte a segnalare l’esistenza della comunione ereditarla), con la
conseguenza che risulta mancante qualsiasi riferimento ad una possibile limitazione
della misura reale entro la quota di pertinenza dell’indagato o, in alternativa, alle
ragioni per le quali la misura era da ritenersi legittimamente applicata all’intera
proprietà.
3. Consegue, pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio al
Tribunale di Cuneo per una nuova valutazione alla luce del principi di diritti esposti.
P.Q.M•
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cuneo.
Così deciso in Roma, il 5.12..2012.

dell’indagato, senza spiegare le ragioni di una tale affermazione (a fronte delle

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