Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 218 del 02/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 218 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto ai sensi dell’art.625 ter cod. proc. pen. da
ki 1k
• DOLORATI LItiì nato a Bologna il 21/11/1956
avverso la sentenza in data 14/04/2016 del Gup Tribunale di Forlì
PARTE CIVILE: Montalti Gastone, legale rappresentante della Siderurgica
Romagnoli soc. a r.l.
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con istanza depositata il 06/09/2016 Willer Dolorati ha chiesto emettersi
provvedimento di rescissione del giudicato relativamente alla sentenza emessa
dal Tribunale di Forlì il 14/04/2016, divenuta irrevocabile il 31/05/2016, con la
quale era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed € 700,00 di
multa per il reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7 cod. pen.
Ha sostenuto il ricorrente di non aver avuto conoscenza del processo e della
sentenza sino al 09/08/2016, data di comunicazione dell’ordine di esecuzione
della condanna emesso dalla competente Procura della Repubblica; di essere
stato informato dello svolgimento delle indagini ma di non aver ricevuto alcuna

Data Udienza: 02/12/2016

notificazione in merito al rinvio a giudizio né, in generale, alcuna notizia
riguardante il processo, pur avendo eletto domicilio presso la sua residenza in
Rimini al civico 29/c di via Garibaldi.
Con requisitoria scritta depositata il 24/10/2016 il Pubblico Ministero ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso, sul presupposto che il difensore di fiducia,
presente all’udienza, non aveva formulato obiezioni in merito alla notifica del
decreto di citazione a giudizio, consentendone lo svolgimento in assenza

informarsi sullo sviluppo del procedimento.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dall’esame degli atti risulta infatti che il Dolorati – diversamente da quanto
sostenuto in ricorso – ha ritualmente avuto conoscenza del giudizio, essendogli
stato notificato a mani proprie, in data 28/03/2014, il decreto di citazione per
l’udienza del 09/07/2014, con conseguente regolare instaurazione del
contraddittorio nei suoi confronti.
Alla dichiarazione d’inammissibilità, segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro a
favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2016
Il Consigliere estensore
9ott. Luigi Agostinacchio

Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

dell’imputato, il quale era altresì tenuto attraverso il difensore stesso ad

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA