Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21799 del 25/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21799 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STELLACCI CATERINA N. IL 30/04/1969
avverso la sentenza n. 6340/2010 TRIBUNALE di TARANTO, del
16/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 25/09/2015

19557/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sig.ra Caterina Stellacci ha proposto appello, per il tramite del difensore
di fiducia, per la riforma della sentenza di cui in epigrafe del Tribunale di Taranto
che l’ha condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda per il reato di cui
all’art. 5, lett. b), legge 30 aprile 1962, n. 283, commesso in Taranto il

2.Poiché, ai sensi dell’art. 593, u.c., cod. proc. pen., la sentenza è inappellabile, l’atto è stato trasmesso a questa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568,
u.c., cod. proc. pen..

3.11 ricorso è inammissibile perché l’impugnazione è proposta e sottoscritta
esclusivamente da difensore non iscritto all’albo speciale di questa Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).

4.La prescrizione non è maturata perché il dibattimento è rimasto sospeso
per 343 giorni, dal 21/03/2012 al 27/02/2013, per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria; per ulteriori 329
giorni, dal 27/02/2013 al 22/01/2014 su richiesta del difensore di rinvio per la
discussione; per ulteriori 84 giorni, dal 22/01/2014 al 16/04/2014, su richiesta
dell’imputato di rinvio del dibattimento perché impedito a comparire per motivi di
lavoro; e così per un totale di 756 giorni, con slittamento del termine della prescrizione al 23/03/2015.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25/09/2015

25/02/2008.

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