Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21799 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21799 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TURCO FRANCESCO nato il 07/05/1977 a FERRARA

avverso la sentenza del 09/03/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Francesco Turco ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Venezia; la declaratoria di
penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di furto in abitazione.
La difesa deduce violazione di legge e carenze motivazionali della sentenza

generiche in ragione delle condizioni personali (per giovane età, stato di
tossicodipendenza, disagio economico e familiare), sì da pervenire ad un trattamento
sanzionatorio più mite.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei
motivi.
Deve infatti ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice
con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008,
Caridi, Rv 242419). E’ stato altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego
delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011,
Sermone, Rv 249163). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto l’accento sui
numerosi precedenti penali dell’imputato, anche specifici, nonché sull’entità del danno
cagionato alle persone offese (pari a circa 40.000,00 euro).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C Z.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

impugnata, segnalando che il Turco avrebbe meritato il riconoscimento delle attenuanti

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24/01/2018.

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