Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21798 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21798 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOTTEON EMANUEL nato il 28/11/1976

avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Emanuel Botteon ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata
in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Venezia; la
dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di tentato furto,
condotta in ipotesi realizzata cercando di prelevare del denaro da una cassetta delle
elemosine di una chiesa di Vittorio Veneto. La difesa deduce violazione di legge e

ravvisabilità dell’aggravante

ex art. 625 n. 2 cod. pen. che alla esclusione delle

circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Le censure difensive, oltre a riprodurre argomentazioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, sino a palesarsi aspecifiche (v. Cass., Sez. II, n.
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, nonché Cass., Sez. VI, n. 20377 dell’11/03/2009,
Arnone), risultano manifestamente infondate, in quanto il Botteon, come già esposto dalla
Corte territoriale:
fece uso di un ramoscello ricurvo da inserire nella fessura della cassettina, quale
strumento idoneo a consentirgli di prelevare le monete ivi presenti, così munendosi
di un mezzo fraudolento appositamente predisposto – per quanto rudimentale – al
fine di superare le accortezze disposte a tutela dei beni in questione;
era gravato da numerosi precedenti specifici, dato certamente sufficiente a
giustificare la negazione delle attenuanti di cui all’art.

62-bis cod. pen. (che, del

resto, vengono oggi nuovamente invocate senza addurre alcun elemento
suscettibile di valutazione positiva in favore del ricorrente).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma

di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e dellà somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

carenze motivazionali della decisione impugnata sia con riguardo alla ritenuta

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