Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21797 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21797 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

SCADUTO PAOLO nato il 18/08/1981 a PALERMO

avverso la sentenza del 29/10/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita là relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di Paolo Scaduto viene proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suddetto dalla Corte di appello di Venezia; la
dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di tentato furto e
possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.
Con l’atto di impugnazione si deducono violazione di legge e carenze motivazionali

assunzione di una prova decisiva (la ricognizione personale dell’imputato, espressamente
sollecitata anche quale condizione per dare corso a un giudizio abbreviato ritualmente
richiesto).
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Le censure difensive, oltre a riprodurre argomentazioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, sino a palesarsi aspecifiche (v. Cass., Sez. H, n.
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, nonché Cass., Sez. VI, n. 20377 dell’11/03/2009,
Arnone), risultano manifestamente infondate, in quanto, come già esposto dalla Corte
territoriale:

l’imputato era stato notato e mai perso di vista (se non per un brevissimo
frangente) da un residente nello stesso stabile ove egli aveva cercato di introdursi;

la ricognizione personale era perciò del tutto inutile, anche in ragione delle
esigenze di economia processuale sottese all’eventuale opzione dello Scaduto per il
rito abbreviato, apparendo impossibile che un soggetto di fattezze analoghe a
quelle dell’autore del reato (e con vestiario identico) fosse transitato nei pressi
dell’edificio nel giro di pochissimi minuti.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento

delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

della decisione impugnata: la difesa dello Scaduto lamenta in particolare la mancata

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