Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21795 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21795 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HALILOVIC ZUHDIJA nato il 10/07/1957 a SPALATO( CROAZIA)
avverso la sentenza del 05/07/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Zuhdija Halilovic ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata
in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Genova; la
declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di lesioni
personali. La difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata,
necessari passaggi logici ed argomentativi per giungere alla conferma della ritenuta
sussistenza del fatto, nonché in punto di omessa concessione delle attenuanti generiche,
in regime di prevalenza sulle circostanze di segno contrario.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, essendo fondato su motivi palesemente
generici: a fronte di una disamina completa e puntuale della regiudicanda, ad opera dei
giudici di merito, l’impugnazione si limita a indicazioni assertive, valide in astratto per
qualunque processo penale, ma non evidenzia sotto quali profili le doglianze prospettate
in sede di gravame sarebbero rimaste prive di esauriente risposta. Anche in ordine
all’invocata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., motivatamente esclusa dalla Corte
territoriale sulla base dei numerosi precedenti del prevenuto, la difesa non indica alcun
elemento che avrebbe dovuto, in ipotesi, portare a diverse determinazioni.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
‘Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
rappresentando che nel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe dato contezza dei