Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21794 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21794 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRESICCI ANTONIO nato il 03/04/1960 a TARANTO
LF-Cce

avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE APPELLO CgEZ.DIST. di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Antonio Presicci ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata
in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto; la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda un
addebito di tentato furto. La difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza

contezza dei necessari passaggi logici ed argomentativi per giungere alla conferma della
Condanna inflitta in primo grado, conseguente a travisamento del fatto e della prova.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, essendo fondato su motivi palesemente
generici: a fronte di una disamina completa e puntuale della regiudicanda, ad opera dei
giudici di merito, l’impugnazione si limita a indicazioni assertive, valide in astratto per
qualunque processo penale, ma non evidenzia sotto quali profili le doglianze prospettate
in sede di gravame sarebbero rimaste prive di esauriente risposta.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

Il Consigliere estensore
olo Micheli

impugnata, rappresentando che nel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe dato

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