Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21793 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21793 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONDO FRANCESCO nato il 22/04/1965 a SPADAFORA

avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di Francesco Mondo viene proposto ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suddetto dalla Corte di appello di Messina;
la dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di concorso in
furto pluriaggravato.
Con l’atto di impugnazione si lamentano violazione di legge e carenze motivazionali

Mondo (l’accusa riguarda l’asportazione di materiale elettrico in rame, che secondo la tesi
difensiva si prestava ad essere considerato come oggetto di abbandono), di ravvisabilità
delle aggravanti ipotizzate e di omesso riconoscimento della causa di esclusione della
punibilità ex art. 131-bis cod. pen., data la modesta offensività della condotta.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Le censure difensive, oltre a riprodurre in parte argomentazioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, sino a palesarsi aspecifiche (v. Cass., Sez. II,
n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, nonché Cass., Sez. VI, n. 20377
dell’11/03/2009, Arnone), si palesano manifestamente infondate, in quanto:
– come già esposto dalla Corte territoriale, la sottrazione venne commessa in orario
notturno e forzando la porta di accesso ad un opificio, ergo in un contesto di chiara
percezione dell’altruità dei beni (si trattava, del resto, di ben 103 kg. di
materiale);
nella fattispecie appare contestata una ipotesi di furto pluriaggravato, sì da
rendere l’istituto ex art. 131-bis cod. pen. non applicabile già in ragione della pena
edittale astrattamente irrogabile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent.n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

della decisione impugnata, in punto di ritenuta rilevanza penale del fatto ascritto al

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