Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21792 del 25/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21792 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FUSCO ANTONIO N. IL 01/01/1953
avverso la sentenza n. 1264/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CASERTA, del
05/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 25/09/2015

RGN 18868/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 05/12/2014 il Tribunale di Caserta ha dichiarato il sig.
Antonio Fusco colpevole del reato di cui all’art. 95, d.P.R. n. 380 del 2001, per
aver realizzato, in zona sismica e in violazione dell’obbligo di deposito degli elaborati progettuali di cui all’art. 83, d.P.R. n. 380, cit., una struttura in legno scoperta lateralmente, estesa 30 metri quadrati e alta mediamente 2,40 metri, co-

ancorati al muretto perimetrale del terrazzo stesso, e lo ha condannato alla pena
di 1.000,00 euro di ammenda.

2.Per l’annullamento della sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo di ricorso con il quale eccepisce l’erronea applicazione delle norma incriminatrice e vizio di motivazione sul punto. , per il tramite
del difensore di fiducia, due motivi: con il primo eccepisce la insussistenza del
reato per la mancata corresponsione effettiva delle retribuzioni; con il secondo
l’intervenuta depenalizzazione del reato ad opera della legge delega n. 67 del
28/04/2014.

3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per
motivi non consentiti dalla legge.

4.Fermi infatti gli inammissibili richiami a dati di fatto estrinseci al testo del
provvedimento impugnato, va ribadito che le disposizioni antisimiche previste
dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, poiché ispirate ad un’esigenza di
maggiore rigore nelle zone dichiarate sismiche che rende ancor più necessari i
controlli e le cautele prescritte, hanno un ambito applicativo molto ampio e si
applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa «comunque» interessare la pubblica incolumità, anche quando si impieghino per la realizzazione delle
opere elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura e al cemento armato

(ex plurimis,

Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011 – dep. il

17/02/2012, D’Onofrio, Rv. 252441; Sez. 3, n. 38142 del 26/09/2001, Tucci, Rv.
220269).
4.1.Si aggiunga che le opere secondarie non strutturali sono anch’esse soggette a particolari tecniche e regole costruttive che non le sottrae alla normativa
antisismica (capitolo 7, § 7.2.3., D.M. 14/01/2008 – Ministero delle infrastrutture
– Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella
Gazz. Uff. 4 febbraio 2008, n. 29, S.O.), sopratutto quando si tratta di opera relizzata su struttura preesistente con sovraccarico di quest’ultima.

struita sul terrazzo del primo piano con struttura portante con piastrini in legno

5.L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di
estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.
5.1.Alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere per la stessa delle spese del procedimento nonché del
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25/09/2015

equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00.

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