Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21792 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21792 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCARCIGLIA CATALDO nato il 16/01/1975 a TARANTO
at,

Ce E

avverso la sentenza del 04/10/2016 della CORTE APPELLOCgEZ.DIST. di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Cataldo Scarciglia ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto; la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di
tentato furto di energia elettrica. La difesa lamenta vizi della motivazione della
sentenza impugnata, deducendo che non sarebbe stata acquisita prova certa dell’autore
della manomissione strumentale alla sottrazione dell’energia; deduce altresì che

segno contrario (le attenuanti generiche risultano essergli state concesse in regime di
equivalenza rispetto ad una recidiva “di dubbia valenza”).
Il ricorso deve reputarsi inammissibile.
Il primo motivo di doglianza investe infatti profili di puro fatto, che non possono
essere ulteriormente sindacati in sede di giudizio di legittimità: in punto di riferibilità del
fatto all’imputato, del resto, la Corte di appello ha già chiarito come egli fosse
l’intestatario dell’utenza e l’unico utilizzatore dell’immobile servito dal contatore
manomesso. Quanto al secondo, va qui ribadito come le Sezioni Unite di questa Corte
abbiano puntualizzato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte
circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito,
sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi
quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più
idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. U, n. 10713
del 25/02/2010, Contaldo).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
Il Cs sigliere estensore

l’imputato avrebbe meritato un più favorevole giudizio di comparazione fra circostanze di

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