Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21791 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21791 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OSMANOVIC RASEMA nato il 15/03/1988 a ROMA

avverso la sentenza del 05/07/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Rasema Osmanovic ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa nei confronti della sua assistita dalla Corte di appello di Genova; la dichiarazione
di penale responsabilità dell’imputata riguarda un addebito di furto.
La difesa lamenta violazione di legge e carenze motivazionali della decisione
impugnata, con riguardo all’omesso riconoscimento della causa di esclusione della

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Le censure difensive, oltre a riprodurre argomentazioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, sino a palesarsi aspecifiche (v. Cass., Sez. II, n.
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, nonché Cass., Sez. VI, n. 20377 dell’11/03/2009,
Arnone), sì palesano manifestamente infondate, in quanto:
come già esposto dalla Corte territoriale, l’imputata sottrasse un portafogli che non
conteneva solo una modesta somma in contanti, ma anche tre carte di credito, il
cui valore (segnatamente in ordine al pregiudizio cagionato al soggetto passivo)
non può commisurarsi soltanto a quello del mero supporto in materiale plastico;
nella fattispecie appare contestata l’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen., sì
da rendere l’istituto ex art. 131-bis cod. pen. non applicabile in ragione della pena
edittale astrattamente irrogabile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputata al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
° Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

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