Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21790 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21790 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIMONE SALVATORE nato il 21/03/1974 a MESSINA

avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Salvatore Scimone ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emes’sa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Messina; la declaratoria di
penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di furto aggravato ed altro.
La difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata, deducendo che
non sarebbe stata acquisita prova certa (quanto ai suddetti reati contro il patrimonio)
della corrispondenza tra i beni denunciati come sottratti e quelli rinvenuti nell’autovettura

responsabilità del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto pronunciare
sentenza assolutoria, quanto meno ai sensi dell’art. 530, comma 2, del codice di rito.
Il ricorso deve reputarsi inammissibile.
Il motivo di doglianza investe infatti profili di puro fatto, che non possono essere
ulteriormente sindacati in sede di giudizio di legittimità: in punto di corrispondenza tra
refurtiva e oggetti rinvenuti in possesso (anche) dell’imputato, la Corte di appello espone
del resto puntuali rilievi, a pag. 5 della motivazione della sentenza.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della ‘causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
o e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

a bordo della quale si trovava lo Scimone. In presenza di un dubbio ragionevole sulla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA