Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2179 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2179 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ben Rabeh Ahmed, nato in Tunisia 1’1.4.88
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 20.4.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Con la decisione impugnata, la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame
sollevato dinanzi ad essa, ha ridotto, al ricorrente, determinandola in anni 4 di reclusione e
18.000 € di multa, la pena che gli era stata inflitta per la violazione dell’art. 73 T.U. stup., per
aver detenuto, all’interno della vettura, 2 involucri di cocaina (2 gr. lordi), altri 3 nel borsello (3
gr. lordi), 1 negli indumenti intimi (25 gr. lordi) e 4 nell’abitazione (26 gr. lordi).
La presente doglianza lamenta il diniego dell’attenuante speciale del comma 5 dell’art.
73 e delle attenuanti generiche nonché la eccessività della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile per più ragioni.
Innanzitutto, perché esso si risolve nella riproposizione dei medesimi temi sviluppati dinanzi
alla corte d’appello che vi ha replicato puntualmente sì che i presenti motivi devono essere
considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di

Data Udienza: 16/11/2012

critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso

(Sez. VI, 11.3.09, Arnone, Rv. 243838; Sez. V, 27.1.05,

Per di più, la doglianza, argomentata con il richiamo alla lievità del fatto, al dato
ponderale ed a principi di rieducazione della pena, oltre ad essere alquanto generici, si
risolvono in un tentativo di ottenere una rivisitazione dei dati di fatto per operarne una
valutazione diversa e più favorevole di quella già effettuata.
Il punto è, però, che in sede di legittimità il controllo sull’applicazione o meno di una o
più circostanze attenuanti deve tendere esclusivamente a verificare che la decisione sia stata
giustificata sulla base di dati obiettivamente presenti in atti e che l’argomentare non sia
viziato sul piano logico.
Una volta operato tale controllo con esito positivo, di certo non spetta a questa S.C.
entrare nuovamente nel merito della vicenda ancorché, in linea teorica, i medesimi dati siano
suscettibili di una valutazione diversa o alternativa.
Del resto, è noto che quella di cui all’art. 73 co. 5 T.U, 309/90 è una circostanza che così come l’aggravante ex art. 80 co. 2 (sez. VI 13.11.92, de Vitis, Rv. 192491), ovvero le attenuanti
generiche (sez. I, 4.11.04, P.G. In proc. Palmisani, Rv. 230591) – costituisce apprezzamento di fatto, come
tale, insindacabile in sede di legittimità, purché il giudice di merito dia conto della valutazione
operata.
Certamente la Corte d’appello ha, nella specie, dato conto della propria scelta in modo
ineccepibile affrontando tutti i punti qui oggetto di doglianza dettagliatamente partendo ai
principi giurisprudenziali che regolano la materia del riconoscimento delle attenuanti invocate
e, quindi rapportandosi al caso specifico.
In particolare, si è fatto notare come nella specie sino di sicuro allarme non solo il dato
ponderale in sé ma anche le modalità di custodia della droga. Si è replicato alla obiezione
difensiva circa il modesto principio attivo sottolineando come esso fosse semplicemente
corrispondente a quella usualmente riscontrabile sul mercato di piazza e, comunque, non si
trattava di dato idoneo a scalfire le altre considerazioni già fatte cui si aggiungono quelle
connesse al rinvenimento della somma di denaro (anche questa attentamente scandagliata anche alla
luce delle argomentazioni difensive).

Altrettanto puntuali, pertinenti e logiche sono le obiezioni mosse alla richiesta di
attenuanti generiche che non avrebbero potuto essere giustificate da una incensuratezza che si
riferisce solo al relativamente breve periodo di presenza (peraltro illegale) in Italia e che, in
ogni caso, non aveva impedito che – nonostante la giovane età (23 anni) – gli aveva
consentito di mettere in piedi uno smercio illegale proficuo rispetto al quale non aveva
mostrato neppure particolare resipiscenza. Per contro sono stati anche valorizzati una denuncia
precedente e l’utilizzo di generalità false.
Corretta, infine, è anche la conclusione della Corte in punto di pena visto che, pur
avendo evidenziato che essa si discosta di poco dal minimo, ha dovuto essere ridotta per la
esclusione della continuazione erroneamente considerata pur in presenza di distinte – ma
contestuali – condotte di detenzione.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

DEPOSITATA

Il

Glagnorlo).

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