Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21788 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21788 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABBATE SALVATORE nato il 17/06/1989 a MESSINA
avverso la sentenza del 06/05/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Salvatore Abbate ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata
in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Messina; la
declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito ex artt. 489, 477
e 482 cod. pen. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della
(relativo alla targa di un ciclomotore) avrebbe dovuto qualificarsi come illecito
amministrativo ai sensi dell’art. 100, comma 12, del codice della strada, norma speciale
rispetto alle previsioni sanzionatorie in rubrica; inoltre, la contraffazione ebbe
caratteristiche di tale evidenza da concretizzare una ipotesi di grossolanità, atteso che la
targa in questione era stata realizzata in lamierino e con la mera apposizione di adesivi.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Quanto al primo profilo di doglianza, va ricordato che
– per consolidata
giurisprudenza di questa Corte – «integra il reato di falsità materiale commessa dal
privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la
‘condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura , atteso che le ipotesi
previste dall’art. 100 del C.d.S., ai commi 12 e 14, si distinguono tra loro in quanto la
prima disposizione sanziona in via amministrativa l’atto di circolazione con veicolo munito
di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all’agente la
contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell’agente della
targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo» (Cass.,
Sez. V, n. 25766 del 07/04/2015, Zibra, Rv 264006). Nel caso oggi in esame, pertanto,
deve trovare applicazione la seconda delle norme ricordate, contenente richiamo alle
previsioni del codice penale in tema di falsità in certificazioni.
Il secondo motivo – peraltro estraneo ai temi prospettati con l’atto di appello afferisce invece al merito della vicenda, non ulteriormente sindacabile in questa sede.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativam’ente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
sentenza impugnata, rappresentando che nel caso di specie il falso materiale accertato
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
sigliere estensore
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